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La disciplina normativa uniforme sull’assegnazione della casa familiare dopo la riforma del 2013 e i suoi aspetti problematici

Se avete dei dubbi sulla normativa italiana riguardo l’assegnazione della casa familiare e cercate la consulenza di un esperto, potete rivolgervi ai nostri esperti avvocati divorzisti contattandoci ai nostri recapiti.

  1. a) L’art. 337-sexies del codice civile

L’art. 55, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, emanato sulla base della delega contenuta nella legge 10 dicembre 2012, n. 219 di riforma della filiazione, nel suddividere il nuovo titolo IX dedicato alla responsabilità genitoriale in due capi, ha unificato nel Capo II tutte le disposizioni sull’”esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio”, e riserva l’intero art. 337-sexies al tema specifico dell’assegnazione della casa familiare.

Articolo 337-­sexies (assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)

Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi ai sensi dell’articolo 2643.

In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.

Dal 2013, quindi, esiste una norma giuridica in materia di assegnazione della casa familiare che disciplina in modo identico ed esclusivo (salvo quanto si dirà in ordine alla inspiegabile sopravvivenza del testo dell’art. 6, comma 6, della legge sul divorzio) tutti i casi in cui, essendosi disgregata la coppia genitoriale (a seguito di separazione, divorzio, annullamento del matrimonio, cessazione della convivenza fuori dal matrimonio), il figlio rimane domiciliato presso uno dei genitori al quale il giudice attribuisce, conseguentemente, il diritto di rimanere ad abitare nell’immobile costituente la casa familiare, ancorché essa sia in comproprietà tra i genitori, ovvero di proprietà dell’altro genitore o di terzi.

A voler essere precisi, l’uniformità delle regole in materia di affidamento e di assegnazione della casa familiare risale già di fatto al 2006. Infatti l’art. 337-sexies sostituisce sostanzialmente con il medesimo contenuto il previgente art. 155-quater del codice civile[1] (sostitutivo dell’originario art. 155 c.c.) nel testo che era stato introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli). Proprio l’art. 4 di questa riforma[2] aveva unificato la nuova disciplina per tutte le situazioni di disgregazione del nucleo genitoriale sia nella famiglia matrimoniale (separazione, nullità, divorzio) sia nella famiglia non matrimoniale (anche in seguito a Corte Cost. 13 maggio 1998, n. 166 che aveva esteso ai figli “naturali” le regole sull’assegnazione della casa familiare previste per i figli “legittimi”).

L’uniformità sostanziale i traduce, naturalmente, anche in una uniformità processuale nel senso che anche i provvedimenti emanati nell’ambito delle procedure camerali concernenti la regolamentazione dell’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio sono assistiti dalle medesime garanzie del rito ordinario seguìto per la regolamentazione dell’affidamento nell’ambito delle procedure di separazione e di divorzio, come già da prima della riforma del 2006, comunque, la giurisprudenza aveva imposto, ammettendo (superando il divieto generale di cui all’art. 739, ult. comma, c.p.c.) la ricorribilità per cassazione dei provvedimenti della Corte d’appello in materia di affidamento e di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, ivi compresi quelli concernenti l’assegnazione della casa familiare (Cass. civ. Sez. I, 14 giugno 2012, n. 9770Cass. civ. Sez. I, 19 aprile 2010, n. 9277Cass. civ. Sez. I, 30 ottobre 2009, n. 23032Cass. civ. Sez. I, 4 novembre 2009, n. 23411Cass. civ. Sez. I, 30 ottobre 2009, n. 23032).

  1. b) L’incomprensibile non abrogazione dell’art. 6, comma 6, della legge sul divorzio

La legge sul divorzio all’art. 6, comma 6, conteneva una espressa disposizione in materia di assegnazione della casa familiare che, già dopo la riforma del 2006 (che aveva reso uniforme la disciplina dell’assegnazione della casa familiare in tutti i casi) e a maggior ragione dopo quella del 2013 (che unifica nell’unico articolo 337-sexies tutte le ipotesi di assegnazione) era ragionevole che venisse del tutto abrogata perché completamente sostituita dalla norma generale del codice.

Sennonché l’art. 6 della legge sul divorzio veniva fatto oggetto di riforma ad opera dell’art. 98 del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ne abrogava “i commi 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12” (proprio in ragione della disciplina uniforme di cui all’art. 337-sexies c.c.) lasciando, però, incomprensibilmente in vigore il comma 6 sull’assegnazione della casa familiare il quale continua quindi a prevedere che “L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599 del codice civile”.

Che senso ha una norma a sé, in ambito divorzile, se le norme generali prevedono una disciplina ormai completamente uniforme per tutte le situazioni di disgregazione del nucleo genitoriale?

Permane quindi formalmente da un lato una disciplina incontestabilmente uniforme all’interno del codice civile in materia di affidamento, di mantenimento dei figli e di assegnazione della casa familiare (disposizioni dall’art. 337-bis all’art. 337-octies c.c.) e dall’altro una norma incomprensibilmente ad hoc (incomprensibilmente non abrogata) sull’assegnazione della casa familiare in sede divorzile.

Si può fondatamente ritenere che il legislatore del 2013 abbia commesso un clamoroso errore di coordinamento. In dottrina si parla di “svista”. Non è pensabile dare altre spiegazioni.

La disciplina applicabile all’assegnazione della casa familiare non potrà che essere quindi, in ogni situazione di disgregazione della coppia genitoriale, unicamente quella che emerge dalla lettura delle norme uniformi del codice civile. Ove così non fosse si sovrappirrebbero in sede divorzile le due discipline che solo in parte sono coincidenti, come meglio si dirà trattando il tema dell’opponibilità dell’assegnazione ai terzi acquirenti. Infatti il codice civile condiziona l’opponibilità alla trascrizione, senza alcuna ulteriore precisazione, mentre la norma sopravvissuta del divorzio precisa che l’opponibilità va considerata “ai sensi dell’art. 1599 del codice civile” ammettendo, cioè, che l’assegnazione non trascritta è comunque opponibile entro il novennio. Un pasticcio del tutto irragionevole.

[1] Art. 155-quater (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)

Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.

Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.

[2] Legge 8 febbraio 2006, n. 154. Art. 4.

  1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall’articolo 710 del codice di procedura civile o dall’articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l’applicazione delle disposizioni della presente legge.
  2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

 

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