Nell’ambito delle obbligazioni di mantenimento verso i figli che cosa sono le “spese straordinarie”?
La giurisprudenza ha costantemente affermato il principio in base al quale “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole secondo il precetto contenuto nell’art. 147 c.c. impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l’età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (Cass. civ. Sez. I, 18 settembre 2013, n. 21273; Cass. civ. Sez. I, 6 novembre 2009, n. 23630; Cass. civ. Sez. I, 22 marzo 2005, n. 6197; Cass. civ. Sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974; Cass. civ. Sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025).
L’ampiezza delle obbligazioni genitoriali verso i figli è oggi riaffermata a livello normativo nell’art. 315-bis c.c. (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 8, della legge 10 dicembre 2012, n. 219) dove – nella prospettiva del diritto dei figli più che dei doveri dei genitori – si afferma che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Nel corso della vita in famiglia i genitori assolvono a questi oneri concordando tra loro le spese per i figli nella misura resa possibile dalle rispettive capacità economiche e da quelle della famiglia in linea con quanto prevede l’art. 316-bis c.c. (già art. 148 c.c. prima delle modifiche di cui al D. Lgs 28 dicembre 2013, n. 154) a norma del quale i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Eventuali contrasti nella famiglia unita si risolvono nella negoziazione quotidiana tra i genitori o al più con il ricorso al procedimento di cui all’art. 316 c.c. che è, però, di assoluta infrequenza statistica.
Viceversa, problemi di distribuzione e di suddivisione delle obbligazioni verso i figli per far fronte alle loro esigenze di mantenimento, educazione, istruzione e assistenza si pongono – talvolta numerosi – in caso di scissione della coppia genitoriale. In tal caso valgono le regole indicate nell’art. 337-ter c.c. (già art. 155 c.c.) secondo cui, in difetto di un accordo tra i genitori, le modalità di attuazione dell’obbligazione di mantenimento verso i figli sono decise dal giudice il quale “stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore” (art. 337-ter c.c.).
Il sistema più utilizzato per suddividere tra i genitori le obbligazioni di mantenimento verso i figli è quello in genere di prevedere a carico di uno dei genitori un contributo perequativo per le spese “ordinarie” (che viene versato al genitore con cui il figlio resta domiciliato) e una quota di contribuzione a carico di entrambi i genitori, spesso uguale ma molte volte anche differenziata in percentuali proporzionate ai rispettivi redditi, a titolo di partecipazione alle cosiddette spese “straordinarie”.
Proprio a proposito di quest’ultima classificazione si deve osservare che la legge indica i parametri da seguire per la determinazione del mantenimento verso i figli ma non precisa in alcun modo il concetto di spesa “ordinaria” e quello di spesa “straordinaria”. Per questo motivo non è sempre agevole individuare un criterio condiviso per delimitare i confini delle due categorie di spese.
Tuttavia l’approfondimento dei parametri indicati nell’art. 337-ter c.c. può essere utile per fare qualche prima precisazione. Alcuni dei parametri in questione sono strettamente legati alla soddisfazione dei bisogni (per esempio le “esigenze del figlio” di tipo alimentare, scolastico, di svago che in genere costituiscono un elemento che potremmo indicare come rigido nel senso che non è condizionato in modo eccessivo dalle condizioni economiche della famiglia, che potrebbe perciò essere allocato nell’area delle spese ordinarie) mentre altri parametri sono più legati alla soddisfazione di diritti ulteriori rispetto alla soddisfazione dei bisogni (così il riferimento, tra i criteri indicati dalla legge, al “tenore di vita” costituisce un tipico elemento che potremmo definire elastico, nel senso che può variare anche di molto in ragione delle differenti condizioni economiche della famiglia e che potrebbe perciò richiamare l’area delle spese straordinarie).
A queste considerazioni si ispira l’indirizzo giurisprudenziale assolutamente prevalente – come si vedrà esaminando la giurisprudenza di merito – che, al fine di fornire un criterio generale di differenziazione tra l’una e l’altra categoria, riconosce che le ‘‘spese ordinarie’’ sono in sostanza quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore, mentre quelle ‘‘straordinarie’’costituiscono invece le spese necessarie a far fronte ad eventi non costanti nella vita dei figli ma imprevedibili e non quantificabili e determinabili in anticipo ovvero quelle di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori.
Le modalità di assolvimento dell’obbligazione relativa alle spese ordinarie (quelle legate soprattutto alla soddisfazione dei bisogni di mantenimento, di educazione, di svago e, come tra breve si dirà, anche mediche e scolastiche) possono essere comodamente (anche se non sempre facilmente) indicate attraverso la previsione dell’obbligo di pagamento di un contributo perequativo espresso in un importo predeterminato, mentre le esigenze che sono maggiormente connesse al tenore di vita nelle differenziate condizioni economiche familiari (un corso di studi particolare, un tipo di vacanza, uno sport specifico, un intervento chirurgico) possono essere plausibilmente soddisfatte solo ponendo a carico dei genitori un’ulteriore obbligazione di partecipazione alla spesa, se del caso – come detto – anche attraverso differenti proporzioni in relazione ai diversi redditi di ciascun genitore.
Quindi non è tanto nella tipologia di spesa – come spesso si usa fare per comprensibili ragioni empiriche – che va rintracciata la differenza tra le spese ordinarie e quelle straordinarie, in quanto il concetto di straordinarietà è piuttosto legato alle modalità con cui quella spesa si presenta nel corso della vita dei figli.
Proprio a tale proposito è emerso in giurisprudenza gradualmente il principio generale secondo cui il provvedimento relativo alle obbligazioni di mantenimento verso i figli non può omettere di distribuire tra i genitori le spese straordinarie, in modo proporzionale ai rispettivi redditi in quanto l’inclusione delle spese straordinarie in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in netto contrasto con il principio di proporzionalità e di adeguatezza del mantenimento (Cass. civ. Sez. I, 8 settembre 2014, n. 18869).
Se si esaminano le numerose sentenze di merito che hanno affrontato il tema delle spese straordinarie utilizzando soprattutto il criterio della tipologia di spesa (in conformità alle esigenze pratiche poste dalle vicende di cui si sono occupate) ci si avvede della difficoltà di tentare una classificazione generale, considerato che nella collocazione dell’una o dell’altra spesa tra quelle ordinarie o tra quelle straordinarie i giudici spesso utilizzano criteri non omogenei e talvolta nemmeno individuati con chiarezza. Per esempio per quanto concerne l’istruzione sono spesso ragionevolmente considerate ordinarie le spese effettuate per l’acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell’abbigliamento per lo svolgimento dell’attività fisica a scuola, della quota di iscrizione alle gite scolastiche. Incertezze vi sono nella prassi per i viaggi studio all’estero, per le ripetizioni scolastiche o per particolari sport che sono però per lo più ricondotti frequentemente alle “spese straordinarie”. Analogamente, per quanto riguarda le spese mediche, talune sono in genere comprese tra le spese ordinarie (acquisto di medicinali, visite di controllo, visite pediatriche) altre, invece, tra quelle straordinarie (visite specialistiche, per esempio di ortodonzia). Per le spese sportive o per quelle cosiddette ludiche gli orientamenti sono diversi e dipendono dal tenore di vita della famiglia.
Nel tentativo di fare chiarezza sui criteri differenziali Cass. civ. Sez. III, 23 maggio 2011, n. 11316 ha, per esempio, ritenuto che le spese mediche e scolastiche rientrino tra quelle “ordinarie” essendo riferite ad eventi di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi e ad esborsi da ritenersi indeterminati soltanto nel quando e nel quantum. In motivazione si legge che “può infatti dirsi che la contribuzione alle (sole) spese mediche e scolastiche ordinarie non si riferisca a fatti meramente eventuali, né a fatti od eventi qualificabili come straordinari, vale a dire come imprevedibili ed ipotetici: poiché ai genitori incombe, quale dovere generalissimo, quello di mantenere, istruire ed educare la prole, ai sensi dell’art. 148 c.c. può al contrario qualificarsi normale, secondo nozioni di comune esperienza, la necessità di esborsi costanti per l’istruzione, atteso che anche quella pubblica li richiede in misura sempre più notevole in rapporto al grado della scuola od istituzione superiore od universitaria frequentata; e rientra nel novero degli eventi classificabili quali statisticamente ordinari o frequenti pure la necessità di esborsi, di cui è variabile effettivamente soltanto la misura e l’entità in rapporto alla perturbazione dello stato di piena salute, per prestazioni mediche, generiche o specialistiche, attesa la normalità del ricorso a queste ultime, anche solo per controlli periodici o di routine; la contribuzione del genitore è quindi riferita, per le spese meramente mediche e scolastiche (e non anche per quelle genericamente indicate come straordinarie e comunque diverse ed ulteriori), ad eventi di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi e ad esborsi da ritenersi indeterminati soltanto nel quando e nel quantum”.
Analoga posizione in Trib. Minorenni Bari, 6 ottobre 2010 secondo cui le spese mediche e di istruzione sono da annoverarsi nelle spese ordinarie se rientrano nella vita normale del minore. Pertanto si ritengono straordinarie le spese che trascendono le ordinarie esigenze di vita.
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