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Il criterio della residenza abituale del minore (determinante ai fini dell’individuazione del giudice competente) va stabilito in base ad “indicatori di natura proiettiva”

La sentenza della Cassazione civivle Sez. Unite, 30 marzo 2018, n. 8042:

Al fine di stabilire il foro competente è necessario individuare la residenza abituale del fanciullo, valorizzando “indicatori di natura proiettiva”, ad esempio, l’iscrizione all’asilo in un determinato Paese e l’incardinamento nel sistema pediatrico. Altri elementi, quali i periodi non brevi trascorsi dal minore in un altro Paese sono, invece, da considerarsi “recessivi”.

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