Con la riforma del 2006, infatti, si è stabilito che la responsabilità genitoriale debba essere esercitata in modo condiviso da entrambi i genitori, ferma la possibilità che, nel disciplinare tempi e modalità di permanenza del bambino presso ciascun genitore, un minore possa essere collocato principalmente presso uno dei due. L’affido condiviso, dunque, non implica alcun obbligo da parte dei figli a vivere con entrambi i genitori in egual misura così come il collocamento prevalente presso uno dei genitori non implica una limitazione nell’esercizio della responsabilità genitoriale. Questo, però, non significa che la normativa impedisca al giudice di affidare i figli a un solo genitore laddove necessario: l’art. 155 bis c.c. prevede infatti che «il giudice può disporre l’affidamento dei figli a un solo genitore quando ritenga che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore». Semplicemente, si tratta di una misura eccezionale che viene attuata solo qualora non ci siano spiragli per una soluzione alternativa. Un buon avvocato per affidamento figli cercherà di aiutare il cliente ad individuare la scelta più opportuna in considerazione delle esigenze del figlio che devono rimanere prioritarie.
È stata la riforma sulla filiazione del 2013 ad introdurre l’equivalenza tra affido esclusivo ed esercizio esclusivo della “responsabilità genitoriale” aggiungendo all’art. 337-quater un comma del seguente tenore: “Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”. L’affidamento esclusivo può essere richiesto nel momento in cui il proprio avvocato per l’affidamento figli ritiene e pensa di poter provare che un genitore non sia in grado di adempiere ai propri doveri.
Il comma 4 dell’art. 337- ter c.c. prevede che, salvo diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; sarà, quindi, il giudice che, in difetto di accordo, dovrà stabilire come tale proporzionalità debba trovare attuazione concreta e, quindi, come ciascun genitore debba occuparsi del mantenimento dei figli eventualmente prevedendo la corresponsione di un assegno periodico che viene determinato considerando:
L’affidamento condiviso dei figli, dunque, non comporta che i genitori debbano contribuire in egual misura al mantenimento degli stessi, dovendosi tenere conto dei parametri sopra indicati. L’estrema complessità della materia deve essere oggetto di studio accurato da parte dell’avvocato specializzato in materia di mantenimento dei figli, al fine di individuare le richieste più adeguate in relazione al caso concreto.
Il mantenimento straordinario coinvolge le spese difficili da determinare a priori perché collegate, appunto, a esigenze non prevedibili al momento della separazione o della cessazione della convivenza tra i genitori. Rientrano in questo gruppo le spese mediche, quelle per le attività sportive e, in generale, extrascolastiche, quelle per le vacanze studio, i corsi di formazione e così via.


Lo Studio legale Dosi & Associati, fondato dall’Avv. Gianfranco Dosi, da oltre trent’anni, si occupa del diritto di famiglia e delle persone.
Menu
Copyright © 2025 - Studio Legale Dosi & Associati
Powered by Cose Agency