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In questo approfondimento si analizza l’argomento della donazione indiretta presentandone le ipotesi più diffuse. Potete compilare il form o contattarci ai nostri recapiti e richiedere un appuntamento presso il nostro studio in Roma, via Nomentana n. 257; i nostri avvocati familiaristi possono offrirvi una consulenza sul tema e su molti altri settori come separazione, divorzio, affidamento figli e altro ancora.

Che cos’è la donazione indiretta e quali ne sono le ipotesi più diffuse?

La donazione è il contratto con il quale per spirito di liberalità una parte arricchisce l’altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo versa di essa un’obbligazione (art. 769 c.c.). Potrebbe apparire non del tutto pertinente il fatto che le donazioni siano state disciplinate nell’ultimo titolo del libro delle successioni; ed in effetti – trattandosi di contratti – più adeguata ne avrebbe potuto essere la collocazione nell’ambito del diritto delle obbligazioni. Tuttavia la trasmissione della proprietà per spirito di liberalità e quella mortis causa devono essere apparse in sede di codificazione, e sono oggettivamente, unite da un medesima ragione di natura solidaristica resa evidente dalla comune mancanza di onerosità che le caratterizza. Uniformità che è anche resa evidente dalla disciplina fiscale unitaria (imposta sulle successioni sulle donazioni) e dalle interferenze in entrambi i casi con il regime successorio. Diversa è la compravendita, ulteriore rilevante modalità di trasmissione della proprietà, la cui natura onerosa e commerciale rende significativamente evidente la ragione di una diversificata disciplina giuridica e fiscale.

Nel sistema giuridico del codice le donazioni, analogamente, alle successioni sono circondate da una particolare sacralità formale visibile, per quanto concerne le donazioni, dalla forma solenne prescritta dall’art. 782 che impone a pena di nullità la forma dell’atto pubblico e cioè dell’atto redatto con le richieste formalità dal notaio (art. 2699 c.c.). La legge notarile (legge 16 febbraio 1913, n. 89) prescrive poi la presenza irrinunciabile di due testimoni all’atto (art. 47).

Non sempre però lo spirito di liberalità è sufficiente a qualificare e disciplinare l’atto come una donazione (tale è il caso – previsto nell’art. 770 secondo comma c.c. – della “liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi” che non costituisce donazione) e non sempre, d’altro lato, una donazione, deve necessariamente farsi per atto pubblico (come avviene per la “donazione di modico valore” prevista nell’art. 783 c.c.).

La problematica che in questa sede si approfondisce concerne i casi in cui la liberalità è realizzata non attraverso il contratto formale di donazione ma attraverso modalità diverse che producono pur sempre l’arricchimento (giustificato) di una persona, senza ricorrere alla donazione e alle sue formalità. In questi casi – ai quali fa riferimento l’art. 809 del codice civile che parla di “liberalità” che “risultano da atti diversi da quelli previsti dall’art. 769” – si parla di donazione indiretta che si configura quindi tutte le volte in cui il donante raggiunge lo scopo di arricchire un’altra persona servendosi di atti che hanno una causa diversa da quella del contratto di donazione; il mezzo usato può essere il più vario, nei limiti consentiti dall’ordinamento. Spesso si tratta di più negozi tra loro collegati come hanno ben messo in luce molte sentenze (Cass. civ. Sez. II, 29 febbraio 2012, n. 3134; Cass. civ. Sez. II, 16 marzo 2004, n. 5333; Cass. civ. Sez. I, 8 maggio 1998, n. 4680). Il meccanismo del collegamento negoziale nella donazione indiretta è stato approfondito in passato soprattutto da Cass. civ. Sez. I, 14 dicembre 2000, n. 15778 che ha anche focalizzato la differenza in sede di teoria generale tra la donazione indiretta e il negozio indiretto. Nella sentenza in questione si afferma che a differenza del negozio indiretto – che si presenta come un unico negozio volto al conseguimento di un risultato ulteriore che non è normale o tipico del negozio stesso (si fa l’esempio della vendita fiduciaria con previsione dell’obbligo di ritrasferimento del bene) – la donazione indiretta consiste in un complesso procedimento mediante il quale, per mezzo di atti diversi da quelli previsti nell’art. 769 del codice civile, ciascuno dei quali produce l’effetto diretto ad esso connaturato, viene arricchito (in modo indiretto) un soggetto per spirito di liberalità. La donazione indiretta quindi “si concreta nell’elargizione di una liberalità attuata, anziché con il negozio tipico dell’art. 769 del codice civile, mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l’effetto diretto che gli è proprio ed in collegamento con altro negozio, l’arricchimento animus donandi del destinatario della liberalità medesima”.

Occorre fare attenzione a non confondere naturalmente il negozio simulato dalla donazione indiretta dove l’arricchimento del beneficiario è realmente voluto tra le parti. Le problematiche della donazione indiretta non hanno nulla a che fare con quelle della simulazione (per qualche considerazione in proposito Cass. civ. Sez. II, 31 maggio 2013, n. 13861).

Sono svariati gli esempi con cui può verificarsi l’arricchimento (giustificato) di una persona senza ricorrere alla donazione vera e propria.

1. Una delle ipotesi più diffuse di donazione indiretta nell’ambito del settore del diritto di famiglia è quella in cui il genitore corrisponde direttamente al venditore il prezzo per un immobile che viene intestato al figlio o mette a disposizione del figlio la provvista di denaro per l’acquisto dell’immobile (Cass. civ. Sez. II, 29 febbraio 2012, n. 3134Cass. civ. Sez. II, 25 ottobre 2005, n. 20638; Cass. civ. Sez. II, 16 marzo 2004, n. 5333; Cass. civ. Sez. II, 24 febbraio 2004, n. 3642; Cass. civ. Sez. I, 14 dicembre 2000, n. 15778; Cass. civ. Sez. II, 22 settembre 2000, n. 12563; Cass. civ. Sez. II, 29 maggio 1998, n. 5310;Cass. civ. Sez. III, 14 maggio 1997, n. 4231; Cass. civ. Sez. II, 22 giugno 1994, n. 5989; Cass. civ. Sez. I, 23 dicembre 1992, n. 13630; Cass. civ. Sez. Unite, 5 agosto 1992, n. 9282). Come si avrà modo di chiarire l’acquisto del bene effettuato con denaro del genitore ma con intestazione al figlio pone il problema della evidenziazione della liberalità indiretta, sia a fini fiscali sia più in generale per gli effetti giuridici talvolta problematici derivanti dall’estensione in taluni casi – e dalla disapplicazione in altri – alle donazioni non donative (cioè effettuate con atti diversi da quelli indicati nell’art. 769 c.c.) della disciplina prevista per le donazioni.

2. Nel caso classico del negotium mixtum cum donatione una persona ne arricchisce un’altra vendendogli un bene per liberalità a prezzo molto ribassato. Il fenomeno è stato approfondito da una mole significativa di decisioni di legittimità (Cass. civ. Sez. II, 17 novembre 2010, n. 23215; Cass. civ. Sez. II, 3 novembre 2009, n. 23297; Cass. civ. Sez. II, 2 settembre 2009, n. 19099;Cass. civ. Sez. II, 30 gennaio 2007, n. 1955; Cass. civ. Sez. II, 7 giugno 2006, n. 13337; Cass. civ. Sez. II, 29 settembre 2004, n. 19601; Cass. civ. Sez. III, 9 aprile 2003, n. 5584Cass. civ. Sez. III, 15 maggio 2001, n. 6711; Cass. civ. Sez. II, 21 gennaio 2000, n. 642Cass. civ. Sez. II, 21 ottobre 1992, n. 11499; Cass. civ. Sez. III, 18 luglio 1991, n. 7969; Cass. civ. Sez. II, 23 febbraio 1991, n. 1931; Cass. civ. Sez. II, 28 novembre 1988, n. 6411) e dalla giurisprudenza di merito (Trib. Padova Sez. I, 4 maggio 2012; Trib. Bassano del Grappa, 19 ottobre 2011; Trib. Benevento, 4 dicembre 2007; Trib. Napoli, 1 marzo 2002). A dispetto del nome non si tratta di un contratto misto (Cass. civ. Sez. II, 10 febbraio 1997, n. 1214) ma di una donazione indiretta attuata attraverso lo strumento della compravendita. La causa del contratto ha natura onerosa, ma il negozio commutativo stipulato dai contraenti ha anche la finalità di raggiungere, per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell’arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore. Se la sproporzione non è voluta o lo scopo di liberalità non fosse condiviso dalle parti (rimanendo confinato nella sfera dei motivi individuali di una parte) non si potrebbe parlare di donazione indiretta e sarebbe utilizzabile il rimedio dell’azione di rescissione. Ove dovesse risultare la prevalenza dell’animus donandi ci si potrebbe trovare in presenza di una donazione o di una donazione remuneratoria (Cass. civ. Sez. I, 29 maggio 1999, n. 5265; Cass. civ. Sez. II, 13 luglio 1995, n. 7666).

3. Può avvenire che la contestazione di un conto corrente sia una donazione indiretta, se costituita o alimentata con fondi di uno dei cointestatari per assicurare all’altro mezzi di sostentamento (Cass. civ. Sez. II, 16 gennaio 2014, n. 809); analogamente in caso di intestazione di buoni postali fruttiferi (Cass. civ. Sez. II, 9 maggio 2013, n. 10991) o di titoli (Cass. civ. Sez. I, 22 settembre 2000, n. 12552). Può rinvenirsi anche nella cessione gratuita della quota di partecipazione ad una cooperativa edilizia, finalizzata all’assegnazione dell’alloggio in favore del cessionario (Cass. civ. Sez. II, 3 gennaio 2014, n. 56).

3. Si ha donazione indiretta anche allorché il genitore ripiani un debito del figlio (adempimento del terzo ex art. 1180 c.c.) senza richiedere il rimborso dell’importo corrisposto ovvero allorché una persona rinunci ad agire per la riscossione di un credito oppure lo rimetta completamente, ovvero rinunci ad un diritto (Cass. civ. Sez. II, 27 luglio 2000, n. 9872; Cass. civ. Sez. II, 30 dicembre 1997, n. 13117; Cass. civ. 29 maggio 1974, n. 1545). Ipotesi varie di donazioni indirette sono contenute in molte pronunce della giurisprudenza di merito Trib. Roma Sez. X, 22 febbraio 2013; Trib. Bologna Sez. IV, 6 giugno 2006; Trib. Padova Sez. I, 3 maggio 2004; Trib. Napoli, 17 aprile 1996; Trib. Padova Sez. II, 28 febbraio 2003; Trib. Napoli, 17 aprile 1996; Trib. Napoli, 25 marzo 1996)Anche il comportamento di chi non eserciti al fine di farlo cadere appositamente in prescrizione può costituire donazione indiretta. Interessante a tale proposito una decisione che ha ipotizzato di poter desumere l’esistenza di una donazione indiretta dal contegno inerte del convenuto in un giudizio per acquisto per usucapione della proprietà di un bene (Cass. civ. Sez. II, 29 maggio 2007, n. 12496). In un caso l’accollo del mutuo contratto dalla figlia da parte del padre non è stato ritenuto donazione indiretta ma diretta (Cass. civ. Sez. II, 30 marzo 2006, n. 7507).

Donazione indiretta tra conviventi

Una donazione indiretta potrebbe essere visibile nelle attribuzioni patrimoniali tra conviventi, per esempio nell’acquisto di un immobile in comunione con il partner per quote uguali, pur essendo il prezzo corrisposto solo da uno dei due (Cass. civ. Sez. II, 25 marzo 2013, n. 7480). Trattandosi di donazione indiretta attuata con una compravendita del tutto regolare nessuna possibilità ha il partner disponente di chiedere la restituzione del bene fondandosi – come nella fattispecie esaminata dalla sentenza – sulla asserita nullità della donazione per mancanza della forma solenne utilizzata. La giurisprudenza ritiene sufficiente per la validità della donazione indiretta la forma tipica dell’atto, nella specie compravendita, con cui la liberalità è realizzata.

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