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Come è disciplinato lo stalking nel sistema giuridico italiano?

Il reato di stalking (“atti persecutori”) è stato introdotto nel sistema penale con il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 – e successivamente modificato nel 2013 – nel quadro di un obiettivo di più incisiva tutela di genere che poteva essere in precedenza assicurata solo facendo riferimento a norme penali generali (minacce, violenza privata) o agli ordini di protezione introdotti dalla legge 4 aprile 2001, n. 154).

Sostanzialmente l’intervento normativo in questione ha interessato soprattutto due aree.

Innanzitutto l’area, della repressione penale con l’introduzione nel codice penale della nuova figura di reato di “atti persecutori” di cui all’art. 612-bis codice penale:

Art. 612 bis. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. (1)

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (2)

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio. (3)

(1) Comma così modificato dall’art. 1-bis, comma 1,D.L. 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dallaL. 9 agosto 2013, n. 94.

(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a),D.L. 14 agosto 2013, n. 93convertito, con modificazioni, dallaL. 15 ottobre 2013, n. 119

3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b),D.L. 14 agosto 2013, n. 93convertito, con modificazioni, dallaL. 15 ottobre 2013, n. 119.

In secondo luogo il legislatore ha rafforzato l’area della prevenzione e della tutela della vittima sia attraverso l’introduzione della una misura amministrativa di “ammonimento” di competenza del Questore

Art. 8 (Ammonimento)

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612 -bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

3. La pena per il delitto di cui all’articolo 612 -bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612 -bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

sia attraverso la previsione di “misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori” (art. 11 della legge)

Art. 11 (Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori)

1. Le forze dell’ordine, i presıdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

sia infine attraverso il rafforzamento della tutela assicurata dagli ordini di protezione, disciplinando ex novo il “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” (art. 282-ter c.p.c.) e introducendo l’obbligo di comunicazione degli ordini di protezione all’autorità di pubblica sicurezza al fine di consentire un maggiore controllo dei destinatari delle misure penali anche ai fini dei provvedimenti amministrativi in materia di armi.

Oltre a ciò sono state anche inserite previsioni specifiche di natura penale quali l’estensione dell’ergastolo per lo stalker omicida (art. 576 c.p.) e l’estensione dell’incidente probatorio (art. 398, co 5-bis, c.p.p.) e dell’audizione protetta (art. 498, co 4-ter c.p.p.) nel caso di procedimenti in materia di stalking in cui sono coinvolti minori.

Il testo originario dell’art. 612-bis cod. pen. è stato modificato dall’art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 94, che ha elevato a cinque anni di reclusione il massimo della pena edittale, originariamente prevista in quattro anni. Inoltre, l’art. 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha modificato l’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 612-bis cod. pen., stabilendo che l’aumento di pena consegua anche nel caso in cui il fatto sia commesso attraverso strumenti informatici o telematici, e chiarendo che l’aggravante sussiste anche nel caso di persona che sia attualmente legata da relazione affettiva con la persona offesa (mentre nel testo previgente si parlava di fatto commesso da chi «è stato» legato alla vittima). L’art. 1, comma 3, lettera b) del citato d.l. n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 119 del 2013, ha infine modificato il quarto comma dell’art. 612-bis cod. pen., che disciplina la procedibilità del reato, stabilendo che, nei casi in cui il delitto sia procedibile a querela, la remissione di quest’ultima possa essere soltanto processuale e che la medesima sia irrevocabile quando il fatto è stato commesso attraverso la reiterazione di minacce aggravate. Lo jus superveniens ha inciso su parti dell’art. 612-bis cod. pen. che riguardano il trattamento sanzionatorio, le aggravanti e la procedibilità a querela del reato, senza minimamente intaccare la descrizione della fattispecie-base oggetto di incriminazione.

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