Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. I, 10 luglio 2024, n. 18843 (ud. 28 giugno 2024)
Nel giudizio di revisione delle condizioni economiche del divorzio, ai sensi dell’art. 9 L. 898/1970 (oggi art. 473-bis.29 c.p.c.), il giudice deve tener conto anche degli accordi economici conclusi dai coniugi in sede di divorzio congiunto ma non trasfusi nella sentenza – i cosiddetti “accordi a latere” – quando essi risultino strettamente connessi all’assetto economico concordato e non abbiano ad oggetto diritti indisponibili o in contrasto con norme inderogabili. Tali pattuizioni, pur avendo natura contrattuale, incidono sull’equilibrio complessivo delle condizioni di divorzio e devono essere considerate dal giudice ai fini della valutazione della sopravvenienza e della rideterminazione dell’assegno divorzile.
Con la sentenza n. 18843 del 10 luglio 2024 la Corte di Cassazione affronta un tema di rilevante interesse pratico: il rapporto tra autonomia negoziale dei coniugi e potere di revisione del giudice della famiglia in presenza di accordi economici stipulati contestualmente al divorzio, ma non inseriti nel corpo della sentenza. La questione, oggetto di contrasto nella giurisprudenza di merito, riguardava la possibilità di sottoporre tali pattuizioni — formalmente private e di natura contrattuale — al giudizio di revisione previsto dall’art. 9 della legge sul divorzio.
Il caso concreto traeva origine da un divorzio congiunto nel quale il marito, oltre all’assegno divorzile di € 3.500,00 mensili, si era impegnato con scrittura privata contestuale a corrispondere alla ex moglie ulteriori € 2.500,00 al mese “ad integrazione del contributo al mantenimento”, nonché un importo annuale di € 16.000,00 per spese domestiche. Dopo alcuni anni, l’ex marito aveva chiesto la revisione delle condizioni economiche a seguito della stabile convivenza della ex con un nuovo compagno, invocando anche la modifica dell’obbligo assunto nella scrittura privata. La Corte d’Appello di Milano aveva respinto la domanda, ritenendo che il giudice non potesse intervenire su patti privati non recepiti nella sentenza di divorzio.
La Cassazione ha invece accolto il ricorso, affermando che il giudice della famiglia, nel valutare una sopravvenienza ai fini della revisione dell’assegno, deve considerare tutto l’assetto economico complessivo derivante dal divorzio, compresi gli accordi integrativi stipulati “a latere” quando essi siano strettamente connessi alle condizioni economiche definite nel ricorso congiunto. In tal caso, spiega la Corte, tali accordi non costituiscono negozi autonomi estranei al giudizio di divorzio (come ad esempio trasferimenti immobiliari o patti transattivi), ma rappresentano parte integrante del sistema di sostegno economico concordato tra i coniugi e devono pertanto essere presi in considerazione in sede di revisione.
Pur ribadendo la natura contrattuale degli accordi “a latere”, la Suprema Corte chiarisce che il giudice non può modificarli direttamente, ma deve valutarne la portata ai fini della rideterminazione dell’assegno divorzile, tenendo conto dell’equilibrio economico complessivo fissato dalle parti e dell’eventuale sopravvenienza che incida su di esso. In altri termini, il giudice della famiglia non entra nel merito dell’accordo negoziale, ma lo considera come elemento del contesto economico complessivo, potendo ricalibrare l’assegno riconosciuto in sentenza in modo da ripristinare l’equilibrio originariamente voluto dai coniugi, in coerenza con i principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 32198/2021 e n. 18287/2018.
La pronuncia segna un importante punto di equilibrio tra autonomia privata e controllo giudiziale: se da un lato riafferma la validità dei patti integrativi stipulati al di fuori della sentenza, dall’altro evita che essi restino sottratti a qualsiasi possibilità di adeguamento in presenza di fatti sopravvenuti. In questo modo, la Corte valorizza la funzione di giustizia sostanziale del giudice della famiglia, chiamato a verificare non solo la validità formale dei patti, ma la loro effettiva incidenza sulla posizione economica dei coniugi nel tempo, alla luce del principio rebus sic stantibus che governa le decisioni in materia familiare.
La decisione si pone in linea con l’evoluzione introdotta dalla Riforma Cartabia (D.lgs. 149/2022), che ha trasfuso l’art. 9 L. 898/1970 nel nuovo art. 473-bis.29 c.p.c., mantenendo il principio della modificabilità delle condizioni economiche al mutare delle circostanze, e rafforza il ruolo del giudice come garante dell’equilibrio e della solidarietà post-coniugale. Per la prassi, la sentenza offre un orientamento chiaro: gli accordi economici stipulati contestualmente al divorzio, se funzionalmente collegati all’assegno o ad altre obbligazioni periodiche, devono essere considerati unitariamente in sede di revisione, per evitare che l’autonomia negoziale si traduca in rigidità incompatibili con la natura dinamica dei rapporti familiari.
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