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Sentenza della Corte Costituzionale, 22 maggio 2025, n. 68 (ud. 26 febbraio 2025)

È costituzionalmente illegittimo l’art. 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui non prevede che il nato in Italia da donna che abbia fatto ricorso all’estero, nel rispetto delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita, abbia lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che abbia espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.

Con la sentenza n. 68 del 22 maggio 2025 la Corte Costituzionale ha compiuto un passo decisivo nel riconoscimento della genitorialità intenzionale e nella tutela dello status del minore nato all’interno di coppie omogenitoriali femminili. La Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 8 della legge n. 40/2004, nella parte in cui non consente il riconoscimento del legame giuridico tra il minore nato da procreazione medicalmente assistita eterologa praticata da due donne e la cosiddetta madre intenzionale, cioè colei che, pur non avendo partorito, ha condiviso e voluto il progetto procreativo assumendosi la responsabilità genitoriale sin dall’origine.

La vicenda sottoposta al giudizio di legittimità costituzionale trae origine dal procedimento instaurato dinanzi al Tribunale di Lucca, in cui la Procura aveva chiesto la rettificazione dell’atto di nascita di un minore nato da PMA eterologa eseguita all’estero da una coppia di donne, al fine di cancellare il nome della madre intenzionale. Il Tribunale, ravvisando un conflitto tra la disciplina vigente e i principi costituzionali, aveva rimesso la questione alla Consulta, segnalando la persistente lacuna normativa che impediva il pieno riconoscimento dello status filiationis del minore in situazioni di co-maternità.

La Corte Costituzionale ha accolto le questioni di legittimità, riconoscendo che la mancata previsione del doppio legame genitoriale costituisce una violazione degli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, poiché lede l’identità personale del nato, il principio di uguaglianza e il diritto del minore ad avere due genitori responsabili del suo mantenimento, della sua educazione e della sua crescita. La Corte ha sottolineato che l’interesse del minore deve essere tutelato in modo effettivo e che il riconoscimento giuridico della madre intenzionale rappresenta la naturale conseguenza del consenso prestato al progetto genitoriale, consenso che costituisce il vero fondamento della responsabilità genitoriale nelle forme di procreazione medicalmente assistita.

Con argomentazione di grande rilievo sistematico, la Corte ha affermato che la responsabilità genitoriale non discende necessariamente dal dato biologico, ma può derivare da una scelta consapevole e condivisa di generare e accogliere un figlio, che fa sorgere un legame giuridico di natura pienamente costituzionale. Tale impostazione, già delineata in precedenti pronunce (sentt. n. 230/2020 e n. 32/2021), trova ora una definitiva consacrazione: il consenso al ricorso alla PMA è atto generatore di responsabilità e di status, espressione di un vincolo affettivo e familiare che l’ordinamento non può più ignorare.

La Corte ha inoltre evidenziato che la distinzione di trattamento tra i bambini nati da coppie eterosessuali e quelli nati da coppie omosessuali femminili rappresenta una discriminazione inammissibile, in contrasto con il principio di unicità dello stato di figlio e con la tutela dell’interesse superiore del minore sancita dalle fonti internazionali, in particolare dagli artt. 7 e 8 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Non può sussistere alcuna giustificazione, osserva la Corte, nel negare il riconoscimento automatico del legame materno intenzionale, trattandosi di una scelta procreativa lecita e conforme alla lex loci dello Stato estero in cui la pratica è stata effettuata.

Il valore costituzionale di questa decisione risiede anche nella netta presa di posizione contro l’inerzia legislativa che, a distanza di anni dai precedenti richiami della stessa Consulta, ha lasciato senza risposta la richiesta di una disciplina organica sulla genitorialità omosessuale. La Corte, superando la tradizionale autorestrizione all’intervento additivo, ha ritenuto non più tollerabile la permanenza di una lacuna normativa che compromette diritti fondamentali del minore, ponendovi rimedio direttamente con una pronuncia di accoglimento.

La sentenza n. 68/2025 segna dunque un punto di svolta nel diritto di famiglia contemporaneo, delineando un modello di filiazione fondato sulla volontà procreativa condivisa e sull’assunzione di responsabilità affettiva e materiale, indipendentemente dal genere o dall’orientamento sessuale dei genitori. Viene così affermata una nozione sostanziale di genitorialità, coerente con l’art. 30 Cost. e con i principi della Riforma Cartabia, incentrata sulla cura, sull’educazione e sul rispetto dei diritti del minore quale soggetto titolare di identità e relazioni affettive giuridicamente protette.

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