Ordinanza della Corte di Cassazione Civile, Sez. I, 25 giugno 2025, n. 17017
In tema di spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti il loro ammontare (come ad esempio le spese scolastiche o mediche ordinarie). Il preventivo accordo è invece necessario solo per quelle spese che, per rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita della prole. Tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza del preventivo assenso non comporta automaticamente la perdita del diritto al rimborso, dovendo il giudice valutare la rispondenza della spesa all’interesse del minore e al tenore di vita familiare. Rientrano tra le spese ordinarie e necessarie, per consolidata consuetudine sociale, i corsi di lingua inglese frequentati dai figli minori, trattandosi di attività di formazione oggi ordinariamente previste nel percorso educativo.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17017 del 25 giugno 2025, ha affrontato in modo diretto la questione – assai frequente nella prassi familiare – della natura delle spese per corsi extrascolastici di lingua inglese, confermandone il carattere di spesa “necessaria” e dunque non subordinata al previo consenso dell’altro genitore. Il caso prendeva le mosse dal ricorso di una madre alla quale il Tribunale di Roma aveva negato il rimborso delle somme sostenute per il corso d’inglese del figlio minore, ritenendo tali esborsi non necessari e non previamente concordati. La Suprema Corte ha invece ribaltato l’impostazione del giudice di merito, ritenendo erronea la valutazione di “non necessità” della spesa e affermando, con argomentazione di notevole rilievo sistematico, che l’insegnamento della lingua inglese costituisce oggi un elemento strutturale e ordinario del percorso educativo dei figli.
Secondo la Cassazione, infatti, è ormai “consolidata consuetudine delle famiglie del nostro Paese (ma non solo) somministrare ai figli in età minore un’educazione in lingue straniere, specie in relazione all’inglese, integrativa di quella impartita dagli istituti scolastici frequentati, al fine di affrontare adeguatamente gli studi universitari e il successivo percorso lavorativo”. Tale pratica, osserva la Corte, risponde a esigenze oggettive e socialmente radicate, sicché i corsi di lingua inglese devono considerarsi spese ordinarie e necessarie, strettamente connesse al diritto all’istruzione e alla crescita culturale del minore.
Da ciò discende un principio operativo di grande rilievo: il genitore collocatario può sostenere e richiedere la ripetizione pro quota delle spese per corsi di inglese senza dover ottenere un consenso preventivo, trattandosi di spesa prevedibile, usuale e intrinsecamente conforme all’interesse del minore. Solo nel caso in cui il corso presenti caratteristiche del tutto eccezionali (ad esempio corsi esteri particolarmente costosi o programmi di lunga permanenza all’estero) potrà richiedersi un previo accordo scritto tra i genitori.
L’ordinanza n. 17017/2025 si pone in linea con l’evoluzione del concetto di “spese straordinarie” dopo la Riforma Cartabia, riaffermando l’esigenza di distinguere tra le spese che rientrano nella ordinaria prevedibilità del percorso di crescita dei figli – per le quali non è necessario il concerto preventivo – e quelle che comportano scelte educative eccezionali o di impatto economico rilevante, per le quali permane l’obbligo di informazione e di accordo. La decisione valorizza, in definitiva, la finalità educativa e formativa delle spese di istruzione, riconoscendo che la conoscenza della lingua inglese è oggi parte integrante del bagaglio culturale di base che ogni genitore è tenuto a favorire.
L’intervento della Suprema Corte assume anche un valore pratico: fornisce ai giudici di merito e agli operatori del diritto un criterio interpretativo chiaro, destinato a ridurre il contenzioso sulle spese per corsi linguistici, spesso oggetto di contestazioni pretestuose. In tal modo, si conferma la centralità dell’interesse superiore del minore come parametro di giudizio e di legittimità dell’esborso, rispetto a logiche di contrapposizione tra i genitori.
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