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Ordinanza della Corte di Cassazione Civile, Sez. I, 17 settembre 2025, n. 25495

Nell’ambito dell’unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l’assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa. Mentre la prima va individuata nella inadeguatezza di mezzi sufficienti ad una vita autonoma e dignitosa e nella impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo, la seconda ricorre se lo squilibrio economico tra le parti dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in quanto detto sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al ménage domestico e alla formazione del patrimonio comune e dell’altra parte. Con la precisazione che la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell’avente diritto; se invece ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l’assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell’altra parte.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25495 del 17 settembre 2025, interviene su una questione di crescente rilievo nel diritto di famiglia contemporaneo: la spettanza dell’assegno periodico all’ex partner a seguito dello scioglimento dell’unione civile. La vicenda trae origine dal ricorso di una delle parti di un’unione civile tra due donne, costituita nel 2016 dopo una convivenza iniziata nel 2013. Il Tribunale di Pordenone aveva riconosciuto in favore della partner economicamente più debole un assegno di € 550,00 mensili, decisione poi confermata dalla Corte d’Appello di Trieste, la quale aveva valorizzato la durata complessiva della relazione e la perdita di chance lavorative conseguenti al trasferimento per ragioni affettive.

L’ex partner più abbiente proponeva ricorso per Cassazione, lamentando che la Corte territoriale avesse riconosciuto l’assegno unicamente sulla base della disparità economica, senza verificare i presupposti previsti dall’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970 – richiamato dall’art. 1, comma 25, della legge n. 76/2016 sulle unioni civili – che impone l’accertamento sia della funzione assistenziale, sia della funzione compensativo-perequativa dell’assegno.

La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso, precisando che l’assegno post-unione civile deve essere riconosciuto solo a seguito di un’accurata verifica della condizione economica del richiedente e della sua capacità di procurarsi mezzi adeguati a una vita autonoma e dignitosa. La mera sproporzione tra i redditi delle parti non basta: il diritto all’assegno non può fondarsi su un criterio di riequilibrio automatico, ma richiede la dimostrazione di un effettivo squilibrio patrimoniale determinato da scelte comuni di vita e da sacrifici compiuti in funzione del benessere familiare. La Corte, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 18287/2018 e n. 35969/2023), ribadisce che l’assegno divorzile – e, per analogia, quello dovuto in caso di scioglimento dell’unione civile – svolge una funzione composita, assistenziale e compensativa, ma non meramente perequativa del tenore di vita.

Di rilievo anche la conferma del principio secondo cui la durata dell’unione civile, ai fini dell’assegno, comprende anche il periodo di convivenza di fatto precedente alla sua formalizzazione. Tale estensione, fondata sugli artt. 2 e 3 della Costituzione e sull’art. 8 CEDU, evita discriminazioni a danno delle coppie omoaffettive, il cui progetto di vita comune si è sviluppato in un periodo in cui mancava una cornice giuridica idonea a riconoscerne gli effetti. La Corte sottolinea che la convivenza pre-unione può incidere in modo determinante sulle scelte economiche, lavorative e patrimoniali dei partner, e dunque non può essere ignorata nella valutazione dei presupposti dell’assegno.

Secondo la Cassazione, anche nelle unioni civili, come nel matrimonio, il giudice deve accertare: a) se il partner richiedente sia realmente privo di mezzi sufficienti e impossibilitato, malgrado l’impegno personale, a procurarseli; b) se lo squilibrio economico derivi da scelte condivise e da un contributo effettivo alla vita familiare; c) se vi sia stato un sacrificio professionale o reddituale funzionale alla crescita dell’altra parte o del patrimonio comune. Solo in presenza di tali elementi può riconoscersi un assegno con funzione compensativa; in difetto, potrà residuare solo un’eventuale componente assistenziale, commisurata al minimo necessario per garantire un’esistenza dignitosa.

La pronuncia, di grande importanza sistematica, consolida l’equiparazione sostanziale tra matrimonio e unione civile in materia di diritti post-relazionali, interpretando l’art. 1 della legge n. 76/2016 alla luce dei principi di solidarietà e autoresponsabilità. Essa delinea una concezione dell’assegno come strumento di solidarietà residuale, proporzionato e non automatico, coerente con la visione pluralistica dei modelli familiari accolta dal diritto contemporaneo.

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