Ordinanza della Corte di Cassazione Civile, Sez. I, 18 settembre 2025, n. 25555 (ud. 10 settembre 2025)
Nei procedimenti relativi all’affidamento e alla regolamentazione dei rapporti genitoriali, l’ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce un adempimento prescritto a pena di nullità, rispetto al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione qualora ritenga di ometterlo. L’adozione di provvedimenti che incidano in modo rilevante sulla sfera personale del minore, senza procedere al suo ascolto né motivare sull’assenza di capacità di discernimento o sulla superfluità dell’audizione, integra una violazione del principio del contraddittorio e determina la nullità del provvedimento stesso.
Con l’ordinanza n. 25555 del 18 settembre 2025 la Corte di Cassazione interviene nuovamente su un tema centrale nel diritto di famiglia contemporaneo, riaffermando con particolare nettezza il valore strutturale dell’ascolto del minore nei procedimenti che incidono sulla sua vita personale e relazionale. La pronuncia trae origine da un complesso contenzioso successivo al divorzio, nel quale la Corte d’Appello di Napoli aveva modificato in modo significativo le condizioni di affidamento e di collocamento dei figli, disponendo il collocamento prevalente presso la madre e incidendo sul diritto di visita del padre, senza tuttavia procedere all’ascolto della figlia minore D.D., all’epoca ormai dodicenne, né fornire alcuna motivazione sulle ragioni dell’omissione.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso relativo alla violazione dell’art. 473-bis c.p.c., sottolineando come l’ascolto del minore capace di discernimento non rappresenti un adempimento meramente formale, bensì una garanzia sostanziale di partecipazione del minore al procedimento che lo riguarda. L’audizione, osserva la Cassazione, è finalizzata alla raccolta diretta delle esigenze, dei bisogni e delle opinioni del minore e non può essere sostituita né surrogata dalle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio, la quale assolve a una funzione diversa e complementare.
Di particolare rilievo è il passaggio in cui la Corte ribadisce che il minore, pur non essendo parte in senso formale del giudizio, è parte in senso sostanziale, in quanto portatore di un interesse autonomo e distinto rispetto a quello dei genitori, suscettibile di essere inciso direttamente dal provvedimento giudiziale. Ne discende che l’omesso ascolto, in assenza di una motivazione puntuale e specifica sull’insussistenza della capacità di discernimento o sull’inutilità dell’audizione, integra una vera e propria lesione del principio del contraddittorio, con conseguente vizio del provvedimento sul piano sostanziale.
La Cassazione censura in modo particolarmente severo la decisione della Corte territoriale per aver esteso alla figlia minore D.D. le conseguenze di una situazione di conflittualità e di rifiuto genitoriale emersa in relazione al fratello maggiore, senza verificare direttamente la volontà e il vissuto della minore interessata. Tale automatismo valutativo, privo di un confronto diretto con la persona del minore, si pone in aperto contrasto con la giurisprudenza costante della Corte di legittimità, secondo cui tanto più l’età del minore si avvicina ai dodici anni, tanto più stringente diventa l’obbligo di procedere al suo ascolto.
La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato, che valorizza l’ascolto del minore quale strumento essenziale di attuazione del principio del superiore interesse del minore, nonché quale modalità di riconoscimento del suo diritto fondamentale a essere protagonista delle decisioni che incidono sulla sua sfera personale e familiare. In questa prospettiva, l’ascolto non è un atto accessorio del procedimento, ma un passaggio imprescindibile della decisione giudiziale, la cui omissione determina la nullità del provvedimento e impone la rinnovazione del giudizio.
L’ordinanza n. 25555/2025 assume dunque un rilievo operativo di primaria importanza per la prassi dei procedimenti di famiglia: essa richiama i giudici di merito a un uso rigoroso e responsabile dello strumento decisorio, imponendo che ogni scelta incidente sull’assetto di vita del minore sia preceduta da un effettivo ascolto della sua persona o, quantomeno, da una motivazione puntuale e verificabile sull’impossibilità di procedervi. La tutela del minore passa, ancora una volta, dal riconoscimento della sua voce come elemento imprescindibile del processo.
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