In tema di separazione personale dei coniugi, la violazione dell’obbligo di fedeltà e l’abbandono della casa coniugale integrano causa di addebito quando risultino causalmente collegati alla crisi matrimoniale. Spetta al coniuge che invoca l’esistenza di una crisi già irreversibile anteriormente al comportamento contestato fornire prova di tale circostanza, non essendo sufficiente una generica allegazione di deterioramento del rapporto.
Con l’ordinanza n. 16094 del 16 giugno 2025 la Corte di Cassazione torna ad affrontare uno dei temi più ricorrenti nei giudizi di separazione personale: il rapporto tra violazione dei doveri coniugali e addebito della separazione, con particolare riferimento alla relazione extraconiugale e all’abbandono della casa familiare. Nel caso esaminato, la Corte d’Appello di Cagliari aveva riformato la decisione di primo grado dichiarando l’addebito della separazione al marito, ritenendo provato che lo stesso avesse intrapreso una relazione sentimentale con un’altra donna e che, in conseguenza di tale comportamento, avesse abbandonato il domicilio coniugale.
Il ricorrente sosteneva che la crisi matrimoniale fosse già maturata prima dell’inizio della relazione extraconiugale e che tale circostanza avrebbe dovuto escludere il nesso causale tra la condotta contestata e l’intollerabilità della convivenza. La Suprema Corte ha tuttavia respinto questa prospettazione, rilevando come il giudice di merito avesse compiuto un accurato esame delle prove testimoniali e avesse ritenuto non dimostrata l’esistenza di una crisi irreversibile precedente ai fatti addebitati.
La Cassazione ribadisce così un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la relazione extraconiugale costituisce violazione dell’obbligo di fedeltà e può determinare l’addebito della separazione quando sia causa o concausa della rottura del rapporto coniugale. Tuttavia, il coniuge cui tale comportamento viene imputato può sottrarsi all’addebito dimostrando che la crisi matrimoniale era già definitivamente insorta e che il rapporto di coppia era ormai irrimediabilmente compromesso prima dell’inizio della relazione.
Tale prova, precisa la Corte, non può fondarsi su affermazioni generiche o su una semplice percezione soggettiva del deterioramento del rapporto, ma deve emergere da elementi concreti e oggettivamente verificabili. Nel caso esaminato, la Corte territoriale aveva escluso che il presunto disinteresse della moglie nei confronti del marito fosse idoneo a dimostrare l’esistenza di una crisi matrimoniale già irreversibile, valorizzando invece le risultanze testimoniali che confermavano la stabilità della convivenza fino all’avvio della relazione extraconiugale e al successivo allontanamento del marito dalla casa coniugale.
La decisione assume particolare rilievo anche sul piano probatorio. La Cassazione ricorda infatti che la valutazione delle prove e delle testimonianze rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito e non può essere rimessa in discussione in sede di legittimità se sorretta da una motivazione coerente e logicamente strutturata. Il ricorso per cassazione non può dunque trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, ma deve limitarsi alla denuncia di specifiche violazioni di legge o di evidenti vizi logici della motivazione.
La pronuncia conferma quindi un orientamento costante: l’addebito della separazione non discende automaticamente dalla violazione dei doveri coniugali, ma richiede la dimostrazione del nesso causale tra tale violazione e la crisi matrimoniale. Tuttavia, quando la relazione extraconiugale e l’abbandono della casa familiare rappresentano il momento in cui la crisi si manifesta e si consolida, tali condotte assumono un valore decisivo nella ricostruzione delle responsabilità della rottura del rapporto coniugale.
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