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In tema di assegno divorzile, la mera disparità economico-patrimoniale tra gli ex coniugi non è sufficiente per il riconoscimento dell’assegno nella sua funzione perequativo-compensativa, essendo necessario che il coniuge richiedente dimostri che il proprio svantaggio economico sia conseguenza di sacrifici professionali o reddituali sostenuti durante il matrimonio nell’interesse della famiglia o dell’altro coniuge. Ai fini della componente assistenziale, è inoltre necessario accertare non soltanto l’insufficienza dei mezzi economici, ma anche l’impossibilità oggettiva di procurarseli autonomamente.

Con l’ordinanza n. 16638 del 27 maggio 2026 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile, confermando un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità e ribadendo che la semplice differenza economica esistente tra gli ex coniugi non è sufficiente a fondare il diritto al contributo. La pronuncia si inserisce nel percorso interpretativo sviluppatosi a seguito della nota sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 del 2018 e offre l’occasione per chiarire ancora una volta quali siano gli elementi che il coniuge richiedente è tenuto a dimostrare per ottenere il riconoscimento dell’assegno.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, una donna aveva richiesto l’attribuzione dell’assegno divorzile evidenziando la significativa differenza reddituale e patrimoniale esistente rispetto all’ex marito. A sostegno della propria domanda aveva inoltre richiamato una convivenza prematrimoniale protrattasi per circa dieci anni, sostenendo che tale periodo dovesse essere valorizzato ai fini della valutazione complessiva del rapporto e della conseguente attribuzione dell’assegno. Tuttavia, sia il Tribunale sia la Corte d’Appello avevano respinto la richiesta, ritenendo non dimostrata l’esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza per il riconoscimento della prestazione economica.

La Corte di Cassazione ha confermato integralmente tale impostazione. In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato come la richiedente non fosse riuscita a dimostrare che la propria situazione economica meno favorevole fosse la conseguenza di rinunce professionali o sacrifici reddituali sostenuti durante il matrimonio nell’interesse della famiglia o dell’altro coniuge. Dagli accertamenti compiuti nei precedenti gradi di giudizio era infatti emerso che la donna aveva svolto attività lavorativa sia durante il periodo di convivenza sia nel corso del matrimonio, continuando a lavorare fino al 2023 come governante presso un’abitazione privata. Inoltre, il matrimonio aveva avuto una durata particolarmente limitata, essendosi protratto per circa due anni e senza la nascita di figli.

La decisione assume particolare rilievo poiché richiama uno dei principi cardine che regolano oggi la materia dell’assegno divorzile. La Cassazione ribadisce infatti che la funzione perequativo-compensativa dell’assegno non può essere interpretata come un meccanismo di automatica redistribuzione della ricchezza tra gli ex coniugi. Lo squilibrio economico rappresenta soltanto una precondizione fattuale che consente al giudice di procedere ad ulteriori verifiche, ma non costituisce di per sé titolo sufficiente per il riconoscimento dell’assegno.

Ciò che assume effettiva rilevanza è invece l’accertamento del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio familiare o personale dell’altro coniuge e, soprattutto, la verifica dell’esistenza di sacrifici professionali o reddituali che abbiano determinato uno svantaggio economico stabile e duraturo. In tale prospettiva, il giudice è chiamato a ricostruire le scelte compiute dai coniugi durante il matrimonio, verificando se uno di essi abbia limitato le proprie opportunità lavorative o rinunciato a prospettive di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia o per favorire il percorso lavorativo dell’altro.

La Suprema Corte sottolinea inoltre come l’onere della prova di tali circostanze gravi integralmente sul coniuge che richiede l’assegno. Non è dunque sufficiente allegare una situazione economica meno favorevole o evidenziare una differenza reddituale rispetto all’ex coniuge. Occorre invece dimostrare, attraverso elementi concreti e specifici, che tale squilibrio trovi la propria origine nelle scelte condivise durante il matrimonio e nei sacrifici sostenuti nell’interesse della vita familiare.

Particolarmente significativa è anche la parte della decisione dedicata alla funzione assistenziale dell’assegno divorzile. La Cassazione ricorda che, anche sotto questo profilo, non è sufficiente accertare una situazione di difficoltà economica. È necessario verificare se il coniuge richiedente sia effettivamente privo di mezzi adeguati e, soprattutto, se sia oggettivamente impossibilitato a procurarseli autonomamente.

Nel caso concreto, i giudici hanno ritenuto che tale presupposto non fosse integrato. Pur trovandosi momentaneamente senza occupazione, la ricorrente disponeva infatti di una specifica esperienza professionale, possedeva una capacità lavorativa ancora spendibile sul mercato e presentava condizioni personali tali da consentirle di reperire autonomamente fonti di sostentamento. Anche il licenziamento intervenuto successivamente allo scioglimento del matrimonio è stato ritenuto irrilevante, poiché non collegato alle vicende del rapporto coniugale e, quindi, non idoneo a giustificare il riconoscimento dell’assegno.

La pronuncia conferma dunque la progressiva evoluzione della giurisprudenza verso una valutazione sempre più concreta e rigorosa delle domande di assegno divorzile. L’accertamento giudiziale non può essere fondato su automatismi o su mere comparazioni reddituali, ma richiede una puntuale ricostruzione della storia familiare, delle scelte compiute dai coniugi durante il matrimonio e delle conseguenze economiche che tali scelte hanno prodotto nel tempo.

La decisione della Corte di Cassazione ribadisce, in definitiva, che l’assegno divorzile continua a rappresentare uno strumento di tutela destinato a compensare effettivi sacrifici e concrete rinunce maturate nell’ambito della vita familiare e non un mezzo di riequilibrio patrimoniale automatico tra ex coniugi. In assenza della prova di tali presupposti, anche una significativa disparità economica può risultare insufficiente per giustificare il riconoscimento del contributo richiesto.

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