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Ordinanza della Corte di Cassazione Civile, Sez. I, 16 giugno 2025, n. 16084 (ud. 1 aprile 2025)

Nei procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale e all’esercizio del diritto di visita, il giudice non può prescindere dalla valutazione degli episodi di violenza assistita che abbiano coinvolto il minore o il genitore affidatario, dovendo accertare con cura e sollecitudine il fondamento delle allegazioni e garantire che le modalità di incontro e di frequentazione non compromettano la sicurezza fisica e psicologica del minore. In presenza di condotte di violenza domestica, il mantenimento dello “spazio neutro” costituisce misura di protezione coerente con l’interesse superiore del minore e con l’art. 31 della Convenzione di Istanbul, che impone di privilegiare la tutela della vittima e la prevenzione di nuovi traumi rispetto alla mera salvaguardia formale del diritto di visita.

Con l’ordinanza n. 16084 del 16 giugno 2025 la Corte di Cassazione interviene su un tema cruciale e sempre più frequente nel diritto di famiglia contemporaneo: la gestione degli incontri tra un minore vittima di violenza assistita e il genitore autore delle condotte maltrattanti. La pronuncia censura la decisione della Corte d’appello di Messina che, pur confermando l’affidamento esclusivo alla madre, aveva eliminato lo “spazio neutro” – l’ambiente protetto destinato a favorire la relazione padre-figlio – riducendo il ruolo dei Servizi sociali a un mero compito di raccordo logistico.

La Suprema Corte ribadisce con forza che, quando siano accertati episodi di violenza domestica o assistita, la regolamentazione delle modalità di visita non può essere fondata su valutazioni astratte di bigenitorialità, ma deve ancorarsi all’interesse concreto e prevalente del minore, che comprende il diritto a vivere in sicurezza e a non subire ulteriori esposizioni a contesti traumatici. In tali ipotesi, lo spazio neutro non è un limite, ma una misura di protezione, volta a garantire che gli incontri avvengano in un contesto vigilato e idoneo a salvaguardare l’integrità psicologica del bambino e la serenità del genitore non violento.

La Cassazione sottolinea che la Corte d’appello ha omesso di considerare la gravità delle condotte del padre, già condannato in sede penale per maltrattamenti aggravati commessi alla presenza del figlio, e non ha valutato le denunce di comportamenti manipolatori durante gli incontri protetti. L’eliminazione dello spazio neutro, osserva la Corte, avrebbe potuto esporre il minore a nuove forme di pressione e di disagio, in contrasto con le finalità preventive dell’art. 31 della Convenzione di Istanbul, che impone agli Stati di adottare misure adeguate a garantire che, nella determinazione dei diritti di custodia e di visita, siano considerate le situazioni di violenza domestica e i rischi per la sicurezza della vittima e dei figli.

Richiamando anche la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza I.M. e altri c. Italia, ric. n. 25426/20), la Suprema Corte ribadisce che le decisioni relative ai minori devono basarsi su un accertamento approfondito e realistico delle dinamiche familiari e non possono trascurare le difficoltà derivanti da pregressi episodi di violenza. L’interesse superiore del minore non coincide necessariamente con la parità formale di frequentazione, ma con la ricostruzione di relazioni sicure, graduali e proporzionate al percorso di protezione e recupero.

L’ordinanza n. 16084/2025 afferma così un principio di grande rilievo sistemico: la protezione del minore e del genitore vittima prevale sul principio di bigenitorialità quando quest’ultimo rischia di tradursi in fonte di pregiudizio. L’attuazione della bigenitorialità deve essere compatibile con la tutela dell’integrità psicologica del minore, da perseguire anche attraverso la permanenza o la reintroduzione dello spazio neutro, quale strumento di monitoraggio e sostegno.

La decisione si pone nel solco dell’evoluzione giurisprudenziale post-riforma Cartabia, che rafforza il dovere del giudice di compiere un’indagine istruttoria effettiva e orientata alla protezione, superando approcci formalistici e valorizzando la dimensione sostanziale della sicurezza del minore. L’attenzione al vissuto della vittima e alla qualità delle relazioni familiari diventa così parametro centrale nella modulazione delle modalità di visita, che devono sempre rispettare i principi di proporzionalità, gradualità e sicurezza.

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